PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

        

        Il Comitato per la legislazione,

            esaminato il disegno di legge n. 3194 e rilevato che:

                esso reca un contenuto complesso, in quanto i 48 articoli del testo adottato dal Governo e le numerose ulteriori disposizioni inserite dal Senato incidono su ampi ed eterogenei ambiti normativi - circostanza peraltro fisiologica per provvedimenti, come quello in esame, che concorrono alla manovra di finanza pubblica - essendo finalisticamente orientati in modo unitario ad intervenire in materia fiscale e di finanza pubblica, integrando la manovra di bilancio in via di compimento;

                interviene in diversi settori dell'ordinamento senza procedere ad adeguate forme di coordinamento con la vigente disciplina, talora di recente adozione, non abrogando le norme anteriori indirettamente private di ogni effetto, nè novellando espressamente quelle modificate né, in taluni casi, coordinando la nuova disciplina con il tessuto normativo in cui essa si inserisce (a titolo esemplificativo, l'articolo 4, comma 2, reca una disciplina in materia di deficit sanitario delle regioni che si sovrappone, senza alcun formale coordinamento, al comma 174 dell'articolo 1 della legge finanziaria per il 2005, già modificato dalla leggi finanziarie per il 2006 e 2007; l'articolo 10 introduce un'ulteriore disposizione in materia di contributi all'editoria, che si sovrappone a numerosissimi interventi normativi, anche recenti, sulla medesima materia; l'articolo 14 interviene in materia di beni culturali senza novellare il codice dei beni culturali e del paesaggio; l'articolo 14-bis amplia indirettamente l'ambito applicativo dell'articolo 2, comma 4, della legge n. 7 del 1979; l'articolo 18, comma 2-bis, riguardante le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, integra in maniera non testuale la disciplina di cui all'articolo 1, comma 404, lettera g), della legge finanziaria 2007; l'articolo 20 modifica indirettamente il novero dei soggetti beneficiari del cosiddetto 5 per mille IRPEF; l'articolo 30 dispone il commissariamento della Fondazione Ordine Mauriziano, senza un efficace coordinamento con la disciplina istitutiva della Fondazione e senza richiamare i commi 1349 e 1350 dell'articolo 1 della legge finanziaria 2007); tale modalità di produzione normativa non appare pertanto conforme alle esigenze di semplificazione e di riordino della normativa vigente;

                reca alcune norme i cui effetti finali sono destinati a prodursi in un momento differito rispetto alla loro entrata in vigore, anche in relazione al richiamato collegamento sostanziale con la manovra di bilancio di numerose disposizioni, operanti a decorrere dal 1o gennaio

 

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2008; in particolare, suscita perplessità in ordine alla rispondenza al requisito, previsto dall'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, della «immediata applicabilità» delle misure disposte dal decreto, la previsione di cui all'articolo 5-bis, atteso che pone un termine notevolmente ampio (2 anni) per il compimento dei propri effetti; analogamente, l'articolo 16 individua scadenze piuttosto dilatate (ovvero sei mesi, dodici mesi e diciotto mesi dall'entrata in vigore del decreto), procedendo peraltro a posticipare alla fine del 2012 un termine in scadenza alla fine del 2008; inoltre, in numerosissimi casi demanda la definizione degli elementi attuativi della disciplina introdotta a provvedimenti ulteriori, spesso senza indicare i termini di adozione dei suddetti atti (articolo 21-bis, comma 2; articolo 26, commi 1, 1-bis e 2; articolo 31, comma 3-quater; articolo 40, comma 2-bis) ovvero fissando termini estremamente ridotti (si vedano ad esempio: l'articolo 13, comma 1; l'articolo 21, commi 2, 3 e 4; l'articolo 30, comma 1);

                incide sull'ambito applicativo di una disposizione contenuta in una fonte normativa secondaria (articolo 39, comma 4-quater; articolo 42, comma 2-ter); inoltre, l'articolo 3-bis e l'articolo 39, comma 4-bis, modificano disposizioni contenute in fonti di rango secondario, costituendo una modalità legislativa in contrasto con le esigenze di coerente utilizzo delle fonti normative, in quanto si produce l'effetto secondo cui atti non aventi forza di legge presentano un diverso grado di resistenza ad interventi modificativi successivi (si veda il punto 3, lettera e), della circolare congiunta dei Presidenti di Camera e Senato e del Presidente del Consiglio del 20 aprile 2001);

                reca numerose norme di interpretazione autentica, che andrebbero formulate in base a quanto prescritto dalla circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi, esplicitandone l'eventuale effetto retroattivo (che appare ad esempio escluso all'articolo 10-bis, comma 1, ed all'articolo 25, comma 2-bis, che si riferisce ad un accantonamento per il 2008; mentre è dubbio per le disposizioni dell'articolo 33, comma 3, e dell'articolo 39-bis);

                dispone discipline meramente derogatorie (articolo 12, comma 2) o a carattere transitorio, quali ad esempio, quelle recate dall'articolo 26-ter (efficace «fino all'emanazione delle disposizioni adottate in attuazione della legge 15 dicembre 2004, n. 308, integrative e correttive del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152», cosiddetto codice ambientale), ovvero dall'articolo 29, comma 1 (che agisce «nelle more della riforma della Fondazione ONAOSI», senza che risultino ulteriori indicazioni circa tale riforma);

                contiene diverse disposizioni che si sovrappongono a quelle già presenti in progetti di legge all'esame delle Camere; ad esempio l'articolo 9, comma 2-bis, e l'articolo 26-ter, comma 3, replicano contenuti di un disegno di legge già approvato dalla Camera (rispettivamente, dell'articolo 13, comma 3, e dell'articolo 9 dell'atto Senato 1644 «Misure per il cittadino consumatore e per agevolare le attività produttive e commerciali, nonché interventi in settori di rilevanza nazionale»); l'articolo 16, in materia di transizione dalla tecnologia

 

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analogica alla tecnologia digitale del sistema televisivo è di tenore analogo (ma non identico) a quanto previsto nel disegno di legge n. 1825, attualmente all'esame della Camera;

                presenta, in alcuni casi, riferimenti normativi imprecisi o errati che andrebbero corretti (ad esempio, all'articolo 5-bis, comma 2, dovrebbe sostituirsi il richiamo al comma 19 con un più corretto riferimento al comma 18 dell'articolo 48 del decreto-legge n. 269 del 2003 ivi citato; l'articolo 7, comma 3, l'articolo 21, comma 4-ter, e l'articolo 21-bis, comma 1, richiamano tutti gli articoli 163 e seguenti mentre il riferimento corretto è agli articoli 161 e seguenti del decreto legislativo n. 163 del 2006, ivi citato; all'articolo 26, il comma 4-ter, lettera d), capoverso 5-quater e il comma 4-septies richiamano una medesima disposizione nel testo antecedente alle modifiche apportate dalla legge finanziaria 2007 utilizzando espressioni diverse, che andrebbero invece uniformate);

                adotta, in alcuni casi, espressioni improprie (ad esempio, l'articolo 5 usa in più parti e con diverso significato, la parola «sforamento»; l'articolo 7 si riferisce a somme «utilizzate entro il 31 dicembre 2007»; all'articolo 8, comma 2, compare il termine «semaforizzazione»; l'articolo 21, comma 1, usa la locuzione «passaggio da casa a casa»; l'articolo 30 utilizza con diversi significati l'espressione «piano di soddisfazione»; l'articolo 34, comma 2-bis, individua come destinatari i «cittadini italiani appartenenti o non appartenenti alle Forze dell'ordine, alla magistratura e ad altri organi dello Stato, colpiti dalla eversione armata»; l'articolo 36, comma 3, affida ad un «Comitato dei garanti (..) il compito di verifica e monitoraggio del programma e delle iniziative legate alle celebrazioni dell'Unità nazionale, anche attraverso la condivisione della relazione quadrimestrale che il Presidente del Comitato dei Ministri rende al Consiglio dei Ministri») o quantificazioni erronee (ad esempio, all'articolo 18 si dovrebbe sostituire la cifra di 500 milioni con 499 milioni; all'articolo 27, il comma 1, a seguito delle modifiche introdotte dal Senato, stanzia complessivamente 70 milioni di euro, mentre il comma 2, non modificato, fa riferimento a 60 milioni di euro complessivi);

                reca rubriche la cui formulazione non appare sempre coerente con il contenuto dell'articolo cui si riferiscono (a titolo esemplificativo, si segnala: la rubrica riferita all'articolo 4 «Commissari ad acta per le regioni inadempienti», ove non si specifica che l'inadempienza riguarda la spesa sanitaria; all'articolo 20-bis, la rubrica «Fondo rotativo per infrastrutture strategiche» non evidenzia l'estensione alle infrastrutture strategiche dell'ambito di operatività del Fondo per il sostegno alle imprese; all'articolo 27, la rubrica andrebbe integrata con un riferimento anche alla regione Campania; all'articolo 33, il riferimento in rubrica ai «soggetti danneggiati da trasfusioni infette» andrebbe modificato con un riferimento ai soggetti danneggiati da trattamenti sanitari);

                la tecnica della novellazione, in numerose disposizioni, non è utilizzata conformemente a quanto previsto dalla circolare congiunta dei Presidenti di Camera e Senato e del Presidente del Consiglio del

 

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20 aprile 2001, al punto 9), secondo cui l'unità minima di testo da sostituire con una novella dovrebbe essere il comma (o comunque un periodo o una lettera), anche nel caso in cui si modifichi una singola parola, per consentire una più agevole comprensione della modifica;

                non è corredato della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN);

                non è corredato della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

            ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, debba essere rispettata la seguente condizione:

        sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

            si sopprimano gli articoli 3-bis e 39, comma 4-bis - entrambi volti a novellare norme contenute in testi regolamentari - in quanto l'uso dello strumento della fonte normativa di rango primario non appare congruo in relazione alla finalità di modificare contenuti di provvedimenti di rango subordinato; al riguardo, si valuti, con riguardo all'articolo 3-bis, la possibilità di riformulare tali disposizioni in termini di novella dei testi legislativi autorizzativi della predetta disciplina regolamentare, segnatamente con riferimento al comma 347 dell'articolo 1 della legge n. 266 del 2005.

        Il Comitato osserva altresì quanto segue:

        sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

            all'articolo 14 - che interviene in materia di affidamento dei servizi aggiuntivi di cui all'articolo 117 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 - dovrebbe valutarsi l'opportunità di riformulare la disposizione in esame in termini di novella, al fine di preservare la tendenziale unitarietà delle fonti perseguita mediante la codificazione della normativa;

            all'articolo 18, comma 2-bis - ove si attribuisce autonomia gestionale e finanziaria alle rappresentanze diplomatiche ed agli uffici consolari «secondo modalità disciplinate con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400» - dovrebbe valutarsi l'opportunità di inserire tale disposizione nell'ambito dell'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, atteso che la citata disposizione, alla lettera g), già autorizza l'adozione di un regolamento di organizzazione concernente tale aspetto;

            all'articolo 26, comma 3 - che reintroduce la previsione secondo cui il Governo inserisce annualmente nel documento di programmazione economico-finanziaria un aggiornamento sullo stato di attuazione degli impegni per la riduzione delle emissioni di gas ad

 

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effetto serra - dovrebbe valutarsi l'opportunità di riformulare la disposizione in termini di novella alla legge di contabilità generale (segnatamente all'articolo 3 della legge n. 468 del 1978);

            all'articolo 39, comma 3 - secondo cui «per certificare la spesa sanitaria relativa all'acquisto dei medicinali effettuata a decorrere dal 1o gennaio 2008, (...) non è più utilizzabile l'allegazione allo scontrino fiscale della documentazione contestualmente rilasciata dal farmacista specificante la natura, qualità e quantità dei medicinali venduti» - dovrebbe valutarsi l'opportunità di riformulare la disposizione in termini di abrogazione delle disposizioni che ne avevano consentito l'uso;

            all'articolo 44, comma 4 - che affida ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare l'individuazione delle categorie dei soggetti aventi diritto a misure fiscali di sostegno, con riferimento ai titolari di redditi da lavoro e da pensione - dovrebbe chiarirsi la coerenza di tale previsione con quanto disposto al comma 1, che sembra riferirsi indistintamente ai beneficiari delle misure di sostegno ivi previste, senza prefigurare alcuna differenziazione;

        sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

            all'articolo 5-bis, comma 1 - ove si autorizza l'AIFA ad avviare «procedure finalizzate alla copertura dei posti vacanti (...) anche riservate al personale non di ruolo già in servizio» - dovrebbe valutarsi l'opportunità di precisare la natura selettiva delle medesime procedure, analogamente a quanto disposto, ad esempio, all'articolo 27-bis;

            all'articolo 8, comma 7 - ove si istituisce «l'Autorità marittima della navigazione dello Stretto, con sede in Messina» - dovrebbe valutarsi l'opportunità di integrare la disposizione al fine di esplicitare le modalità di costituzione e di funzionamento dell'istituendo organismo (eventualmente in analogia con quanto statuito in relazione all'articolo 21, comma 4, concernente la costituzione ed il funzionamento dell'Osservatorio sulle politiche abitative);

            all'articolo 26, comma 1-bis - che demanda ad un decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare modalità e criteri di utilizzazione delle somme ivi stanziate - dovrebbe valutarsi l'opportunità di verificare se armonizzare la procedura di adozione di tale decreto con quella del comma 1, ove si prescrive il parere delle competenti Commissioni parlamentari;

            al medesimo articolo 26, al comma 2 - ove si statuisce che «a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto (...) i nuovi interventi pubblici devono essere accompagnati da una certificazione attestante il contributo ai fini degli obblighi di riduzione delle emissioni di gas serra nonché da una certificazione energetica che attesti la realizzazione degli interventi secondo standard di efficienza energetica conformi alle migliori tecniche disponibili e l'utilizzo di una quota obbligatoria di calore ed elettricità prodotti da

 

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fonti rinnovabili» - dovrebbe valutarsi l'opportunità di chiarire il momento a partire dal quale acquista efficacia il suddetto vincolo, atteso che presso l'altro raro del Parlamento è stata inserita la previsione secondo cui «le procedure e le modalità di certificazione sono definite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri interessati sulla base delle tipologie di intervento»;

            all'articolo 31, comma 3-quater - che dispone la concessione di contributi per un milione di euro a varie associazioni, tra cui l'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi (ENS) - dovrebbe valutarsi l'opportunità di verificare se tale previsione sia aggiuntiva o meramente ripetitiva della previsione del comma 3-bis del medesimo articolo, che concede un contributo straordinario di 1 milione di euro a favore del solo Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi (ENS).


PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

        Il Comitato permanente per i pareri,

            esaminato il testo del disegno di legge n. 3194 Governo, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, recante interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

            rilevato che il decreto-legge in esame, disponendo l'utilizzo delle maggiori entrate nette rispetto alle previsioni di bilancio 2007, al fine di riavviare «un processo di restituzione del maggior gettito fiscale, rispetto alle previsioni, dando priorità ai soggetti incapienti ed intervenendo a sostegno della realizzazione di infrastrutture ed investimenti», è riconducibile in via prevalente alla materia «sistema tributario e contabile dello Stato», demandata alla potestà legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione;

            considerato inoltre che, in base al terzo comma dello stesso articolo 117 della Costituzione, l'armonizzazione dei bilanci pubblici e il coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario rientrano tra le materie di potestà legislativa concorrente, e che tale ambito è altresì richiamato dalla stessa Costituzione, all'articolo 119, secondo comma, ove si prevede che comuni, province, città metropolitane e regioni stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri secondo i princìpi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario;

 

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            osservato inoltre che, con riferimento a specifiche disposizioni del decreto-legge, rilevano altresì ulteriori ambiti materiali, anche in relazione al rifinanziamento o alla riduzione di autorizzazioni di spesa già previste dalla legislazione vigente in diversi settori;

            considerato, in particolare, che con riferimento agli ambiti rientranti nella competenza legislativa dello Stato, ai sensi del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione, assumono rilievo le materie «politica estera e rapporti internazionali dello Stato» (lettera a); «tutela della concorrenza» (lettera e); «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali» (lettera g); «ordine pubblico e sicurezza» (lettera h); «giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale» (lettera l); «norme generali sull'istruzione» (lettera n); «previdenza sociale» (lettera o); «tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali» (lettera s);

            osservato altresì che, con riferimento a specifiche disposizioni, rilevano, tra gli ambiti attribuiti alla legislazione concorrente tra lo Stato e le Regioni, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, le materie «ricerca scientifica e tecnologica», «tutela della salute», «ordinamento sportivo», «governo del territorio», «porti e aeroporti civili», «grandi reti di trasporto e di navigazione» e «ordinamento della comunicazione»;

            considerato che il provvedimento contiene numerose disposizioni volte a prevedere il finanziamento di specifici interventi, puntualmente individuati, nell'ambito di materie riconducibili a competenze legislative di carattere concorrente o ad ambiti materiali in cui si presenta una sovrapposizione di titoli competenziali, non sempre risolvibile in base al criterio della prevalenza;

            evidenziato in proposito che la giurisprudenza costituzionale ha precisato che interventi statali possono essere previsti nei limiti previsti dall'articolo 119, quinto comma, della Costituzione per l'attribuzione di risorse aggiuntive e la realizzazione di interventi speciali in determinati enti territoriali ovvero in base al meccanismo dell'attrazione statale in sussidiarietà delle competenze legislative regionali, delineato nella sentenza n. 303 del 2003, secondo il quale la legge statale, in virtù dei princìpi di sussidiarietà e di adeguatezza di cui all'articolo 118, primo comma, della Costituzione, in presenza di esigenze di carattere unitario, può attrarre alla propria competenza il compito di organizzare e regolare l'esercizio di funzioni amministrative, purché la deroga al normale riparto delle competenze legislative contenute nel titolo V della parte seconda si fondi su una valutazione dell'interesse pubblico sottostante, proporzionata e ragionevole e sia oggetto di forme di intesa con la regione interessata;

            rilevato che le disposizioni di cui agli articoli 8, comma 5, 13, comma 1, e 28, comma 4, del decreto-legge in esame non prevedono un adeguato coinvolgimento dei livelli territoriali interessati dagli interventi;

            rilevato che l'articolo 4 del decreto-legge in esame prevede la nomina di commissari ad acta per le regioni che non rispettino gli

 

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adempimenti previsti nei piani di rientro dai deficit sanitari, prevedendo un procedimento di attivazione dei poteri sostitutivi in attuazione dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione;

            osservato che il comma 1 dell'articolo 34 del provvedimento in esame prevede di estendere anche alle vittime del dovere e della criminalità organizzata ed ai loro superstiti le provvidenze previste a legislazione vigente in favore delle vittime del terrorismo, limitando tuttavia tale estensione alle elargizioni una tantum previste dai commi 1 e 5 dell'articolo 5 della legge n. 206 del 2004;

            considerata l'opportunità di precisare che l'ambito applicativo delle norme di cui all'articolo 46 deve essere inteso riferito all'intero territorio nazionale;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

            agli articoli 8, comma 5, 13, comma 1, e 28, comma 4, sia previsto un adeguato coinvolgimento dei livelli territoriali interessati dagli interventi;

e con le seguenti osservazioni:

            valuti la Commissione di merito l'opportunità, al comma 1 dell'articolo 34, di estendere anche alle vittime del dovere e della criminalità organizzata ed ai loro superstiti tutte le provvidenze previste dalla legge 3 agosto 2004, n. 206, in favore delle vittime del terrorismo;

            valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare che l'ambito applicativo delle norme di cui all'articolo 46 deve essere inteso riferito anche alle regioni a statuto speciale.


PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

PARERE FAVOREVOLE
 

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PARERE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari esteri e comunitari)

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE
(Difesa)

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze)

        La VI Commissione,

            esaminato il disegno di legge n. 3194, approvato dal Senato, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 159 del 2007: Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale;

            evidenziato come il decreto-legge n. 159 si inserisca organicamente nell'ambito delle linee di politica economica del Governo individuate nel documento di programmazione economico-finanziaria e poste già in atto con il decreto-legge n. 81 del 2007, le quali pongono l'accento sull'esigenza di accompagnare il risanamento della finanza pubblica e la convinta azione di contrasto all'evasione fiscale con una serie di misure di particolare rilievo sociale, volte a venire incontro alle necessità delle fasce più deboli della popolazione ed a ridurre la pressione fiscale sui contribuenti onesti;

            evidenziato come gli interventi di carattere espansivo della domanda e le misure di sostegno sociale contenute nel disegno di legge n. 159 siano stati resi possibili dal lusinghiero andamento delle

 

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entrate tributarie, legato, a sua volta, in misura significativa, ai positivi risultati sul piano della lotta all'evasione ed all'elusione fiscale conseguiti dall'azione del Governo;

            rilevato positivamente come la disposizione dell'articolo 20, comma 2, il quale ammette al riparto della quota del 5 per mille le associazioni sportive dilettantistiche in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI, riprenda sostanzialmente il contenuto della risoluzione n. 7-00248 Fluvi, approvata dalla Commissione Finanze il 31 luglio 2007;

            esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti osservazioni:

            a) con riferimento all'articolo 20, comma 2, il quale ammette al riparto della quota del 5 per mille le associazioni sportive dilettantistiche in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI a norma di legge, valuti la Commissione di merito l'opportunità di riformulare la disposizione come novella all'articolo 1, comma 337, della legge n. 266 del 2005, ovvero all'articolo 1, commi 1234 e seguenti, della legge n. 296 del 2006;

            b) sempre con riferimento all'articolo 20, comma 2, valuti la Commissione di merito l'opportunità di ammettere al riparto della quota del 5 per mille anche le associazioni sportive dilettantistiche aderenti agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI;

            c) con riferimento all'articolo 21, comma 1, il quale prevede un programma straordinario di edilizia residenziale pubblica, valuti la Commissione di merito l'opportunità di specificare i requisiti soggettivi e reddituali delle coppie prioritariamente destinatarie dell'intervento di sostegno, eventualmente rinviando alla disciplina in materia vigente nelle singole regioni;

            d) con riferimento all'articolo 34, comma 2-sexies, il quale prevede che le domande ed i documenti per ottenere l'onorificenza di «vittima del terrorismo» istituita dal comma 2-bis del medesimo articolo sono esenti da «tassa di bollo e da qualunque altro diritto», valuti la Commissione di merito l'opportunità di rivedere la formulazione della disposizione, facendo riferimento all'imposta di bollo ed a ogni altro diritto;

            e) con riferimento all'articolo 39, comma 8-quater, il quale interviene a modificare l'orario di apertura al pubblico delle conservatorie dei registri immobiliari, si valuti l'opportunità di realizzare una delegificazione della predetta disciplina;

            f) con riferimento all'articolo 39-ter, comma 1, valuti la Commissione di merito che il contenuto di tale disposizione riproduce disposizioni già comprese dall'articolo 5, comma 10, lettere b) e c), del disegno di legge finanziaria 2008, attualmente all'esame del Senato;

 

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            g) con riferimento all'articolo 40, comma 4, il quale dispone che entro il 2 febbraio 2008, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze dovranno essere nominati il Direttore e il Comitato direttivo dell'istituenda Agenzia fiscale, alla quale saranno trasferite le funzioni dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, e che con ulteriori decreti del Ministro dell'economia e delle finanze si provvederà all'approvazione dello statuto provvisorio ed all'emanazione delle disposizioni necessarie al primo funzionamento dell'Agenzia, valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire se il termine fissato per l'emanazione del decreto di nomina sia riferito anche all'emanazione dei decreti concernenti lo statuto provvisorio e il funzionamento dell'Agenzia;

            h) con riferimento all'articolo 40, comma 5, il quale prevede che, con il regolamento previsto dal comma 15 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 262 del 2006 si possano trasferire alcune funzioni dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ad altre agenzie fiscali, senza oneri a carico della finanza pubblica, nonché modificare l'organizzazione del Dipartimento per le politiche fiscali, valuti la Commissione di merito che lo schema di regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze (Atto n. 179), attualmente all'esame delle competenti Commissioni parlamentari, provveda, tra l'altro, a riorganizzare il predetto Dipartimento per le politiche fiscali, che viene ridenominato «Dipartimento delle finanze»;

            i) con riferimento al comma 6-bis del medesimo articolo 40, il quale prevede l'emanazione di uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze diretti a stabilire, in merito al gioco a distanza, i requisiti minimi dei concessionari per l'esercizio dei giochi, i requisiti minimi dei soggetti abilitati alla raccolta e le modalità di partecipazione al gioco da parte dei consumatori, valuti la Commissione di merito l'opportunità di stabilire un termine per l'emanazione del predetto decreto;

            l) con riferimento ai commi 7 e 8 dell'articolo 40, i quali prevedono che la pubblicazione delle delibere comunali concernenti l'aliquota e la soglia di esenzione sia effettuata entro il 31 dicembre precedente l'anno di riferimento, e che le regioni abbiano facoltà di anticipare al periodo di imposta in corso al momento della delibera gli effetti delle variazioni dell'aliquota dell'addizionale regionale IRPEF, qualora la modifica comporti una riduzione della maggiorazione della percentuale fissata, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che i comuni e le regioni siano tenuti a dare adeguata pubblicità delle predette delibere, attraverso comunicazioni all'Agenzia delle entrate, che provvederà a pubblicarle sul proprio sito internet;

            m) con riferimento al comma 3 dell'articolo 44, il quale istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo, per l'anno 2007, per l'erogazione delle somme di cui ai commi 1 e 2, con una dotazione pari a 5 miliardi di euro, finanziata anche dall'impiego del 30 per cento del fondo costituito dai cosiddetti «depositi dormienti», di cui al decreto del Presidente della

 

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Repubblica n. 116 del 2007, valuti la Commissione di merito l'opportunità di far ricorso alle disponibilità del fondo di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 116, sia in quanto il meccanismo di funzionamento del fondo stesso potrebbe rendere problematica la disponibilità effettiva delle somme da destinare all'erogazione del rimborso forfetario previsto dai commi 1 e 2 dell'articolo 44, sia in quanto tale utilizzo potrebbe pregiudicare la finalità prioritaria del fondo medesimo, il quale è sorto come strumento volto a prestare ristoro ai risparmiatori vittime di fenomeni patologici avvenuti sui mercati finanziari: sotto quest'ultimo profilo, pertanto, la previsione si presti a determinare un potenziale contrasto di interessi tra categorie di soggetti entrambe meritevoli, sia pure a titolo diverso, di tutela pubblica;

            n) con riferimento al comma 4 del medesimo articolo 44, il quale rinvia ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale e con il Ministro per le politiche per la famiglia, l'individuazione delle categorie dei soggetti aventi diritto, valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire le modalità di individuazione dei soggetti beneficiari, con particolare riferimento ai soggetti esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi relativi al 2006;

            o) con riferimento al comma 1 dell'articolo 46-quater, recante disposizioni relative al recupero di aiuti di Stato nel settore della pesca dichiarati incompatibili con il mercato comune, valuti la Commissione di merito che tale disposizione riproduce letteralmente il contenuto dell'articolo 28, comma 1, del disegno di legge finanziaria 2008 attualmente all'esame del Senato;

            p) valuti la Commissione di merito l'opportunità di semplificare e rendere massimamente efficiente il sistema della riscossione coattiva, attribuendo la titolarità dell'attività di riscossione a mezzo ruolo direttamente alla società Equitalia Spa, sulla base di una convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la medesima Equitalia Spa, e non più per il tramite dell'Agenzia delle entrate, ed affidando allo stesso Ministero le funzioni di indirizzo e controllo sulla stessa Equitalia;

            q) in tale contesto, valuti altresì la Commissione di merito l'opportunità di rendere maggiormente omogenee sul territorio nazionale le strutture della riscossione, prevedendo a tal fine che l'Agenzia delle entrate trasferisca alla società Equitalia Spa, al valore nominale, le azioni da essa detenute nella società «Riscossione Sicilia Spa»;

            r) valuti la Commissione di merito l'opportunità di consentire alla società Equitalia Spa di svolgere servizi strumentali anche in favore di pubbliche amministrazioni diverse dall'Agenzia delle entrate;

            s) valuti la Commissione di merito l'opportunità di modificare il contenuto dell'articolo 3, comma 12, del decreto-legge n. 203 del 2005, al fine di consentire l'integrazione, fino al 31 dicembre 2010, delle comunicazioni di inesigibilità presentate a decorrere dalla data

 

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di cessazione del previgente regime di concessione della riscossione coattiva, stabilita al 1o ottobre 2006, così da consentire agli agenti della riscossione di riavviare proficuamente l'attività di esazione delle quote inserite in tali comunicazioni, attraverso l'utilizzazione di strumenti di recupero dei crediti tributari introdotti successivamente allo stesso 1o ottobre 2006 ed ancora non operativi;

            t) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che, nel caso in cui il pagamento di assegni sia effettuato entro il termine di sessanta giorni, e non sia stato levato il protesto, non si applica la penale prevista dall'articolo 8, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 386;

            u) valuti la Commissione di merito l'opportunità di introdurre una norma di interpretazione autentica del comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge n. 7 del 2007, volta a chiarire che la surrogazione di cui al comma 1 del predetto articolo 8 non può comunque comportare l'applicazione di penali, di qualsiasi natura, per l'estinzione anticipata del credito surrogato, e che al debitore non possono essere imposte spese o commissioni per la concessione del nuovo mutuo, ovvero per accertamenti catastali, i quali potranno essere effettuati a cura ed onere del soggetto mutuante.


PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE
(Cultura, scienza e istruzione)

        La VII Commissione,

            esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge n. 3194, di conversione del decreto-legge n. 159 del 2007, recante: «Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

            considerato che il provvedimento contiene norme in materia economico-finanziaria volte allo sviluppo e all'equità sociale, utilizzando le maggiori entrate tributarie nette rispetto alle previsioni del documento di programmazione economico-finanziaria per il 2007, pari a 5.978 milioni di euro, ulteriori a quelle utilizzate a copertura del decreto-legge n. 81 del 2 luglio 2007;

            ritenuto che lo stesso provvedimento introduce sia norme di riduzione della spesa che misure finalizzate allo snellimento di alcune procedure al fine di garantire maggiore rapidità nell'utilizzo di risorse già disponibili;

            ritenuto che il decreto-legge n. 159 del 2007, di cui il disegno di legge in esame reca la conversione, destina e rende più efficace

 

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l'utilizzo di significative risorse riguardanti i settori della ricerca, della cultura, dell'istruzione;

            esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti condizioni:

            1) all'articolo 10, comma 8, aggiungere la seguente frase: «l'esclusione dall'agevolazione si applica limitatamente al solo numero privo del suddetto requisito»;

            2) all'articolo 10, comma 2, è necessario sostituire l'espressione «successivo alla scadenza» con «successivo al termine di scadenza»;

            3) all'articolo 10-bis è altresì necessario meglio definire se l'introduzione del comma 2-quinquies all'articolo 3 della legge n. 250 del 1990 costituisca interpretazione autentica del comma 2-ter o modifica dello stesso;

            4) si ritiene inoltre necessario che i decreti di natura non regolamentare previsti all'articolo 13, comma 1, e all'articolo 14 siano adottati sentite le competenti Commissioni parlamentari;

            5) appare altresì necessario rinviare un eventuale intervento finanziario statale a favore delle università straniere che operano in Italia, come previsto dall'articolo 31, comma 3-ter, ad un provvedimento organico su questa tipologia di offerta didattica universitaria di natura internazionale che garantisca adeguate procedure di valutazione della qualità;

            6) il programma di interventi per il 150o anniversario dell'Unità nazionale deve essere predisposto in un quadro progettuale coerente e di alto profilo culturale, prevedendo puntuali momenti di informazione delle competenti Commissioni parlamentari;

            7) con riferimento agli articoli 31, comma 3, e 13-bis è necessario vincolare l'erogazione dei fondi assegnati al Consorzio CEINGE, EBRI e alle istituzioni universitarie internazionali sulla base dell'esito positivo della valutazione della ricerca da parte dell'ANVUR e, nelle more della sua istituzione, agli organismi esistenti CIVR e CNVSU;

        e con le seguenti osservazioni:

            a) all'articolo 10, commi 5 e 6, rispetto alle osservazioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, si sottolinea la necessità che si intervenga con una modifica in senso pro-competitivo delle disposizioni che prevedono agevolazioni per le spedizioni di prodotti editoriali e la correlativa compensazione dovuta alla società Poste Italiane S.p.a., nell'iter del disegno di legge di riforma dell'editoria;

            b) all'articolo 30, comma 5, è opportuno precisare se la norma intenda anticipare, per le procedure di commissariamento e liquidazione

 

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della Fondazione Ordine Mauriziano, la modifica introdotta all'articolo 63, comma 3, lettera d), del regio decreto n. 267 del 1942 dal decreto legislativo n. 169 del 12 settembre 2007 con decorrenza dal 1o gennaio 2008;

            c) all'articolo 31 si segnala che il comma 3-quater prevede la partecipazione dell'ENS al riparto, con altre associazioni, del contributo straordinario di 1 milione di euro, pur essendo lo stesso ente già destinatario di un contributo di 1 milione di euro come previsto dallo stesso articolo al comma 3-bis;

            d) si auspica infine che nel quadro della manovra di bilancio venga definito un piano pluriennale, già avviato con il decreto-legge n. 81 del 2007, di trasferimento agli istituti scolastici delle risorse necessarie per coprire i debiti pregressi relativi agli anni 2002-2006 per spese di funzionamento corrente e per il personale supplente.


PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Ambiente, territorio e lavori pubblici)


        La VIII Commissione,

            esaminato il disegno di legge n. 3194 recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, recante interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale», approvato dal Senato;

            considerato che esso rappresenta uno degli elementi portanti della manovra economico-finanziaria per il 2008, intervenendo, in particolare, sugli aspetti qualificanti dello sviluppo economico e dell'equità sociale;

            rilevato che il provvedimento investe numerose materie di interesse della VIII Commissione, al pari di altre misure contenute nel disegno di legge finanziaria, ancora all'esame del Senato;

            ritenuto che, nell'esaminare le parti del decreto-legge n. 159 di interesse della VIII Commissione, sia opportuno tenere presenti due esigenze generali: quella di considerare il suo stretto collegamento al richiamato disegno di legge finanziaria e quella di verificare la sua rispondenza rispetto alle proposte formulate nella materia ambientale, nei mesi scorsi, in sede parlamentare e, in particolar modo, per la loro organicità e coerenza, alle proposte contenute nella relazione all'Assemblea sulle tematiche relative ai cambiamenti climatici (Doc. XVI, n. 1), approvata dalla VIII Commissione nello scorso mese di giugno;

            osservato che il provvedimento è stato significativamente modificato nel corso dell'esame al Senato, con l'aggiunta di misure in

 

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            osservato che il provvedimento è stato significativamente modificato nel corso dell'esame al Senato, con l'aggiunta di misure in gran parte positive, ma nel complesso eterogenee e che suscitano, in alcuni casi, dubbi e perplessità;

            preso atto delle misure di cui all'articolo 7, dirette a migliorare la mobilità nelle grandi città, che dispongono - per l'anno 2007 - rilevanti finanziamenti ai sistemi di trasporto metropolitano nelle città di Roma, Napoli e Milano;

            segnalati positivamente gli articoli volti al rafforzamento delle politiche abitative e, in particolare, l'articolo 21, che prevede il finanziamento di un programma straordinario di edilizia residenziale pubblica, l'articolo 21-bis, che dispone il rifinanziamento del programma «Contratti di quartiere II», nonché l'articolo 41, che contiene disposizioni volte a incrementare il patrimonio immobiliare destinato alla locazione ed il contenimento del costo delle locazioni, mediante una apposita società di scopo, della quale non appaiono, peraltro, chiare le funzioni e le modalità di funzionamento e di finanziamento;

            preso atto, in questo quadro, che una specifica norma introdotta al Senato (all'articolo 21, comma 2) dispone che l'attuazione del programma straordinario di edilizia residenziale pubblica sia tale da garantire il rispetto dei criteri di efficienza energetica, di riduzione delle emissioni inquinanti, di contenimento dei consumi energetici e di sviluppo delle fonti di energia rinnovabile;

            richiamate le disposizioni contenute negli articoli 46 e 46-quinquies, che - pur non di diretta competenza della VIII Commissione - intervengono, rispettivamente, sulle procedure di autorizzazione per la costruzione di rigassificatori e sulla normativa diretta a favorire la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;

            nel presupposto che la previsione, contenuta nel citato articolo 46, della valutazione di impatto ambientale ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 2006 (cosiddetto «codice ambientale»), ai fini dell'autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di rigassificatori, deve intendersi come esplicito richiamo alla procedura di VIA ordinaria disciplinata dal medesimo «codice ambientale»;

            ricordate le misure di carattere più settoriale, come ad esempio quelle che stanziano 20 milioni di euro, per l'anno 2007, per la realizzazione di programmi di intervento per le aree protette e per la difesa del mare, nonché per la tutela della biodiversità nel Canale di Sicilia (comma 1 dell'articolo 26); quelle che prevedono un contributo straordinario di 10 milioni di euro, per l'anno 2007, a favore del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (comma 1-bis dell'articolo 26), per l'attuazione di interventi urgenti di adattamento e mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici, prioritariamente nelle aree esposte a rischio di eventi alluvionali o franosi ovvero a rischio valanga; quelle previste all'articolo 25-bis, che prevedono un contributo di 15 milioni di euro, per l'anno 2007, per

 

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prevedono un contributo di 15 milioni di euro, per l'anno 2007, per fronteggiare la crisi idrica ed ambientale nell'area delle province di Chieti e Pescara;

            preso atto delle disposizioni contenute nel comma 4-novies dell'articolo 26, introdotto nel corso dell'esame al Senato, che prevedono l'istituzione di tre nuovi parchi nazionali in Sicilia: il Parco delle Egadi e del litorale trapanese, il Parco delle Eolie e il Parco degli Iblei;

            rilevato, al riguardo, che - senza nulla togliere alle peculiarità naturalistiche e ambientali di tali aree - occorre sottolineare la fragilità di un progetto che porta all'istituzione di ben tre parchi nazionali senza un quadro generale della «rete natura» in Italia più volte chiesto anche dalla Federparchi e senza le procedure partecipative delle comunità locali in grado di confermare la loro effettiva necessità storica e ambientale, la diffusa condivisione fra tutte le istituzioni territoriali coinvolte, la loro utilità politica;

            considerato, in proposito, che diverse proposte di legge istitutive di parchi nazionali promosse dalla VIII Commissione (ad esempio, quelli di Portofino, del Subappennino Dauno, della Laguna di Venezia) stentano a proseguire nell'iter legislativo anche per la puntuale sottolineatura, da parte del Governo, della limitatezza delle risorse disponibili per il «sistema-parchi» in generale e per l'istituzione di nuovi parchi in particolare;

            giudicata ancora insufficiente la rispondenza delle parti del decreto-legge in materia ambientale rispetto agli obiettivi e alle proposte formulate nella relazione sui cambiamenti climatici approvata dalla Commissione lo scorso giugno, che indica chiaramente come l'Italia debba affrontare un cambiamento radicale delle politiche nazionali, assumendo gli interventi in materia di cambiamenti climatici come un «pilastro» degli indirizzi politici generali e con la consapevolezza che fronteggiare questi fenomeni non è solo un problema, ma anche una grande opportunità di sviluppo e di crescita;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti condizioni:

            a) considerate anche le misure introdotte con il disegno di legge finanziaria per il 2008, si renda il contenuto del decreto-legge n. 159 del 2007 più organico e più coerente con gli indirizzi generali formulati in materia ambientale nel corso della corrente legislatura e, in particolare, più rispondente alle proposte contenute nella relazione sulle tematiche relative ai cambiamenti climatici, approvata dalla Commissione nello scorso mese di giugno;

            b) in questo contesto, siano anzitutto previsti la conferma e l'allargamento per il 2008 degli incentivi per la sostituzione di dispositivi ed elettrodomestici obsoleti ed energivori introdotti dalla finanziaria

 

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2007, nonché l'introduzione di limiti temporali stringenti per la stessa messa in commercio di tali apparecchiature, che possono «produrre» una considerevole riduzione di emissioni di CO2; in questo quadro, pertanto, anche al fine di avvicinare l'Italia ai positivi risultati raggiunti con gli specifici divieti alla commercializzazione di apparecchi obsoleti posti dai maggiori partner europei (nonché importatori dei prodotti delle industrie italiane), si preveda sin dal provvedimento in esame - insieme alla conferma dei richiamati incentivi e alla loro estensione a lavatrici e lavastoviglie - anche l'introduzione dei divieti per la vendita, a partire dal 2010, degli elettrodomestici non di «classe A», così come dei motori elettrici di «classe 3» dal 2009 e delle lampade a incandescenza a partire dal 2010;

            c) all'articolo 26, considerata l'esigenza di istituire nuovi parchi nazionali che interessino anche la regione Sicilia, e tuttavia ritenendo necessaria la predisposizione di un programma organico, affidato alla ricognizione ed alla redazione da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che assicuri qualità e rigore scientifico e la più ampia condivisione a livello territoriale, istituzionale e politico delle proposte di istituzione di nuovi parchi, sia soppresso il comma 4-novies, che prevede tre nuovi parchi nazionali in Sicilia, demandando ad un successivo decreto del Presidente della Repubblica, da emanare in tempi rapidi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, l'istituzione di nuovi parchi nazionali; a tal fine, si preveda che una parte del contributo previsto dal comma 1 del medesimo articolo 26 per l'attuazione di programmi di intervento per le aree protette, per la difesa del mare e per la tutela della biodiversità nel canale di Sicilia, sia destinato a far fronte agli oneri connessi all'istituzione e al funzionamento di tali nuovi parchi;

            d) all'articolo 21, comma 1, si inverta l'ordine di priorità per le categorie cui sono destinati i nuovi alloggi previsti, mettendo al primo posto i soggetti sottoposti a procedure esecutive di rilascio in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1 della legge n. 9 del 2007, e prevedendo che le residue risorse disponibili siano destinate alle giovani coppie;

            e) all'articolo 26, comma 4-bis, capoverso 382, si preveda che l'applicazione dei meccanismi di incentivazione della produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati da biomasse e biogas ivi previsti vengano erogati solo a fronte della dimostrazione - attraverso il bilancio energetico e idrico complessivo - che vi sia il rispetto degli obblighi derivanti dalla normativa in materia di riduzione delle emissioni e che - di conseguenza - il raggio di definizione della cosiddetta «filiera corta» sia stabilito di volta in volta sulla base dei suddetti bilanci;

        e con le seguenti osservazioni:

            1) all'articolo 7, si valuti l'opportunità di disporre che le previste misure di ammodernamento infrastrutturale del Paese e, in particolare, quelle dirette al rafforzamento del trasporto pubblico nelle aree urbane, debbano efficacemente promuovere le politiche di riduzione delle emissioni, favorendo le iniziative per la mitigazione dei cambiamenti

 

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climatici, e debbano potersi estendere anche a realtà metropolitane ulteriori rispetto a quelle indicate nel citato articolo 7;

            2) all'articolo 21, comma 1, in relazione alle disposizioni concernenti le graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, pur ritenendo estremamente importante il mantenimento in capo alle amministrazioni centrali dello Stato di funzioni di verifica e monitoraggio degli adempimenti previsti dalla legge, occorre comunque riconoscere le competenze che, sulla materia, detengono regioni ed enti locali;

            3) all'articolo 21, comma 3, si valuti con attenzione l'effettiva necessità di aprire una nuova procedura per l'individuazione degli interventi prioritari e immediatamente realizzabili, considerato che - in particolare dando attuazione alla legge n. 9 del 2007 - risulta che regioni e province autonome abbiano già provveduto alla presentazione dei rispettivi piani ai fini della ripartizione dei fondi;

            4) al medesimo articolo 21, inoltre, si operi un effettivo coordinamento tra il comma 4, che attribuisce agli osservatori sulle politiche abitative la funzione di assicurare la formazione, l'implementazione e la condivisione delle banche dati necessarie per la programmazione degli interventi di edilizia residenziale con finalità sociali, e il comma 4-bis, che - a sua volta - introduce l'obbligo per i soggetti gestori del patrimonio immobiliare di edilizia residenziale pubblica di assicurare, attraverso un sistema di banche dati consultabile via internet, tutte le informazioni necessarie, prevedendo anche un sistema integrato gestito dall'amministrazione finanziaria;

            5) all'articolo 41, andrebbe chiarito con maggiore precisione il concetto di «canone sostenibile», in modo da definire con certezza se esso possa inquadrarsi all'interno degli strumenti agevolati previsti dalla legge n. 431 del 1998;

            6) al medesimo articolo 41, al fine di chiarire le criticità evidenziate in premessa circa la prevista società di scopo, sarebbe opportuno disporre l'obbligo per il Governo di presentare una apposita relazione al Parlamento sulle modalità di costituzione, funzionamento e finanziamento della stessa società;

            7) si prevedano al più presto ulteriori stanziamenti destinati prioritariamente al risanamento igienico della città storica di Venezia e al ripristino idrogeologico dell'area dell'entroterra lagunare, che rappresentano interventi in assenza dei quali può divenire inutile o addirittura pericolosa la stessa attivazione del sistema MOSE, per il quale l'articolo 22, comma 2, prevede un apposito finanziamento.

 

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PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE
(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

        La IX Commissione,

            esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, recante «Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale» (n. 3194 Governo, approvato dal Senato),

            esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti osservazioni:

            a) all'articolo 9, comma 2-bis, capoverso 2, secondo periodo, andrebbe precisato che l'affidamento da parte del Ministero dei trasporti dei contratti di servizio, con i quali sono definiti gli obblighi di servizio pubblico, deve avvenire con procedura di gara pubblica, come peraltro sembrerebbe implicitamente previsto dall'impiego della locuzione: «nel rispetto della normativa comunitaria»;

            b) allo stesso articolo 9, comma 2-ter, valuti la Commissione di merito l'opportunità di confermare che il Governo debba continuare a richiedere il parere delle competenti Commissioni parlamentari anche sullo schema di contratto di servizio tra il Ministero dei trasporti e Trenitalia Spa, come attualmente previsto dall'articolo 1, comma 1, della legge 14 luglio 1993, n. 238;

            c) all'articolo 10, la Commissione di merito tenga conto, nei termini ritenuti più opportuni, della segnalazione che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha inviato il 18 ottobre 2007 ai Presidenti delle Camere, nella quale si è rilevato che la previsione di tariffe postali scontate per la spedizione di prodotti editoriali applicate sotto forma di contributi statali destinati esclusivamente a favore di Poste Italiane Spa di cui agli articoli 1 e 3 della legge 27 febbraio 2004, n. 46, di conversione del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, si pone in contrasto con le norme poste a tutela della concorrenza e del mercato;

            d) all'articolo 10-bis, comma 1, capoverso 2-quinquies, lettera a), siano chiarite le ragioni per cui non è ricompreso nella citata disposizione anche il sardo, all'uopo tutelato dall'articolo 2, comma 1, della legge 15 dicembre 1999, n. 482, recante «Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche», adottata in attuazione dell'articolo 6 della Costituzione;

            e) valuti la Commissione di merito l'opportunità di rivedere l'utilizzo della procedura finalizzata alle opere strategiche, per la

 

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realizzazione di tutte le nuove opere, comprese le metropolitane, in attuazione della risoluzione approvata dal Senato sul documento di programmazione economico-finanziaria 2007-2011, e successivamente richiamata, per l'impegno a selezionare le opere infrastrutturali di carattere strategico, privilegiando la mobilità urbana, il trasporto ferroviario, le vie del mare e la portualità, anche dalla risoluzione n. 6-00020 della Camera dei deputati;

            f) valuti la Commissione di merito l'opportunità di utilizzare le somme resesi disponibili per i pagamenti non più dovuti relativi alle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 65, comma 1, della legge n. 448 del 2001 e all'articolo 4 della legge n. 13 del 2006 per interventi sulla Salerno-Reggio Calabria;

            g) valuti la Commissione di merito la possibilità di perfezionare la normativa dell'iscrizione al pubblico registro automobilistico dei veicoli nuovi, attraverso la possibilità di effettuarla anche su istanza dell'acquirente, attraverso lo sportello telematico dell'automobilista;

            h) valuti la Commissione di merito la possibilità di iscrivere nel bilancio del Ministero dei trasporti i fondi di cui all'articolo 39-ter, in considerazione del fatto che i parametri tecnici che costituiscono i criteri di ripartizione del fondo, derivano da dati e valutazioni tecniche connesse con le funzioni istituzionali del Ministero dei trasporti;

            i) quanto ai collegamenti marittimi Messina-Reggio Calabria-Villa San Giovanni, si operi per la stabilizzazione dei lavoratori precari, anche al fine di assicurare adeguati standard di qualità del servizio e di sicurezza.


PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE
(Attività produttive, commercio e turismo)

        La X Commissione permanente,

            esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 159 del 2007, recante «Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale», nel testo approvato dal Senato della Repubblica;

            osservato preliminarmente che la finalità condivisibile del provvedimento è quella di adottare disposizioni che, in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica definiti dal documento di programmazione economico-finanziaria, avviino un processo di restituzione del maggiore gettito fiscale, rispetto alle previsioni, dando priorità ai

 

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soggetti incapienti ed intervenendo a sostegno della realizzazione di infrastrutture e investimenti;

            esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti osservazioni:

            a) in relazione all'articolo 26-ter, concernente il servizio idrico integrato, valuti la Commissione di merito l'opportunità di modificare la formulazione del comma 1, al fine di fare riferimento, quale termine per la sospensione di nuovi affidamenti, all'entrata in vigore delle disposizioni correttive del codice ambientale, anziché all'emanazione delle stesse;

            b) in relazione all'articolo 46:

                1) appare anzitutto opportuno che la Commissione sostituisca, al secondo periodo del comma 1, la dizione: «giudizio» con la dizione: «valutazione», in coordinamento con la modificazione apportata dal Senato, ovvero sostituisca l'espressione: «giudizio di compatibilità ambientale», al primo periodo, con l'espressione: «valutazione dell'impatto ambientale»;

                2) valuti la Commissione di merito come intervenire al fine di semplificare la procedura autorizzatoria relativa alla costruzione e all'esercizio di rigassificatori GNL in un'ottica di autorizzazione unica;

                3) valuti la Commissione di merito l'opportunità di applicare in modo uniforme sull'intero territorio nazionale la normativa, onde evitare regionalismi che potrebbero ritardare ovvero bloccare l'iter procedurale;

            c) in relazione all'articolo 46-quinquies, valuti la Commissione di merito l'opportunità di specificare in modo più corretto dal punto di vista normativo le definizioni di «condivisione delle infrastrutture» e di «proporzionalità del contributo».


PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)

PARERE FAVOREVOLE
 

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PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)

      La XII Commissione,

          esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge n. 3194 Governo, approvato dal Senato, recante conversione in legge del decreto-legge n. 159 del 2007, recante interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale;

          apprezzato, in particolare, il disposto dell'articolo 4, il quale disciplina un'ipotesi di potere sostitutivo statale sulle regioni in materia sanitaria, prevedendo la nomina da parte del Consiglio dei ministri di un commissario ad acta, nelle regioni per le quali si prefiguri il mancato rispetto degli adempimenti relativi ai piani di rientro dai deficit sanitari;

          ritenute condivisibili le disposizioni dell'articolo 5, recante misure di governo della spesa e di sviluppo del settore farmaceutico, disposizioni dal contenuto fortemente innovativo;

          preso atto che l'articolo 20, al comma 1, integra di 150 milioni di euro, per l'anno 2007, la dotazione del Fondo nel quale confluisce una quota pari al 5 per mille dell'imposta sul reddito (IRE) destinata al volontariato e alla ricerca e che, al comma 2, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, stabilisce che al riparto della quota del 5 per mille siano altresì ammesse le associazioni sportive dilettantistiche in possesso del riconoscimento ai fini sportivi, rilasciato dal CONI a norma di legge;

          valutata con favore l'integrazione disposta dal citato comma 1 dell'articolo 20 alla dotazione del suddetto Fondo, anche in considerazione del fatto che la medesima materia è disciplinata in modo parzialmente difforme dell'articolo 84 del disegno di legge finanziaria - attualmente in corso di esame presso il Senato - che al comma 6 autorizza inspiegabilmente la spesa di 100 milioni di euro per il 2009;

          espresso altresì apprezzamento per l'articolo 29 sull'ONAOSI, le cui disposizioni sono state oggetto di approfondimento da parte della Commissione nel corso di una audizione informale di tutte le organizzazioni di categoria interessate, sulla base della quale la Commissione ha ritenuto opportuno un futuro monitoraggio dello stato di attuazione di tali disposizioni, attraverso prossime audizioni dei rappresentanti dei Ministeri vigilanti, al fine di verificare la trasparenza e la democraticità delle regole che la Fondazione adotterà;

          ritenuto opportuno, in ordine all'articolo 30 sul commissariamento della Fondazione Ordine Mauriziano, che da parte del Governo sia istituito un tavolo di confronto con la regione Piemonte e la

 

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Fondazione, anche alla luce delle recenti sentenze della Corte dei conti inerenti le responsabilità del precedente commissariamento;

          considerata l'importanza delle norme stabilite dall'articolo 33 a favore di soggetti danneggiati in ambito sanitario da trasfusioni di sangue infetto, da somministrazione di emoderivati infetti o da vaccinazioni obbligatorie, con il quale si avvia finalmente a soluzione l'annoso problema dei risarcimenti dei danni subiti dalle categorie dei soggetti ricordati;

          condiviso e apprezzato il contenuto innovativo dell'articolo 41 che promuove l'ampliamento del mercato della locazione, al fine di far fronte alle nuove situazioni di bisogni abitativi diffusi;

          valutato favorevolmente anche quanto disposto dall'articolo 44 a favore dei contribuenti a basso reddito, cosiddetti incapienti; con tale norma, infatti, si introducono misure di tutela di una fascia della popolazione non inclusa, sino ad oggi, tra i soggetti beneficiari di sgravi fiscali, ma che, nell'ottica di un potenziamento delle politiche di contrasto della povertà, necessiterebbe di ulteriori misure di sostegno;

          infine, giudicate positivamente le norme recate dall'articolo 45, che integra i finanziamenti riguardanti i servizi socio-educativi per la prima infanzia ed il Fondo per le politiche sociali;

          esprime

PARERE FAVOREVOLE

      con le seguenti osservazioni:

          all'articolo 5, valuti la Commissione di merito l'opportunità di aggiungere un comma che preveda che il Ministro della salute invii, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, una relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della nuova normativa in materia;

          all'articolo 31, valuti la Commissione di merito se la doppia citazione dell'Ente Nazionale Sordomuti, contenuta rispettivamente nei commi 3-bis e 3-quater, non rappresenti una contraddizione dovuta a mero errore materiale;

          all'articolo 33, valuti la Commissione di merito l'adeguatezza della copertura finanziaria delle norme ivi contenute, considerata la necessità di onorare l'impegno al risarcimento dei danni subiti dai cittadini interessati, così come definito al tavolo tecnico costituito presso il Ministero della salute.

 

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PARERE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Agricoltura)

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE
PER LE QUESTIONI REGIONALI

        La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

            esaminato il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, in corso di esame presso la V Commissione della Camera, recante interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale, approvato dal Senato, su cui si è già espressa la Commissione parlamentare per le questioni regionali con parere reso in data 10 ottobre 2007 alla 5a Commissione del Senato; valutate altresì le modifiche apportate al testo originario del decreto-legge nel corso dell'esame del provvedimento al Senato;

            rilevato che il decreto-legge destina, per il 2007, le maggiori entrate tributarie nette rispetto alle previsioni contenute nel documento di programmazione economico-finanziaria 2008-2011 alla realizzazione degli obiettivi di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni e dei saldi di finanza pubblica a legislazione vigente, definiti dal predetto DPEF e dalla relativa Nota di aggiornamento;

            considerate le previsioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge, tese a garantire la correzione degli andamenti della spesa sanitaria, recanti la disciplina dell'esercizio del potere sostitutivo statale sulle Regioni in materia sanitaria, con la previsione della nomina, previa diffida, di un commissario ad acta nelle Regioni in cui si configuri il

 

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mancato rispetto degli adempimenti dovuti ai fini della realizzazione dei Piani di rientro dai deficit sanitari, in attuazione degli impegni sottoscritti con appositi accordi dai Ministri della salute e dell'economia e delle finanze e dalle singole Regioni interessate, ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311; considerata altresì la facoltà del commissario ad acta di proporre la sostituzione dei direttori generali delle ASL ovvero delle aziende ospedaliere e la previsione per la quale i crediti interessati dalle procedure di accertamento e riconciliazione del debito pregresso al 31 dicembre 2005, attivate dalle regioni nell'ambito dei piani di rientro dai deficit sanitari, per i quali sia stata inoltrata ai creditori richiesta di informazioni, si prescrivono in cinque anni qualora, alla scadenza del termine fissato, non sia pervenuta la comunicazione richiesta;

            rilevato che, ai sensi dell'articolo 5 del provvedimento, sono introdotte misure di governo della spesa e di sviluppo del settore farmaceutico, in conformità, secondo quanto enunciato dalla relazione illustrativa e dalla relazione tecnica del disegno di legge di conversione del decreto-legge in oggetto, ai contenuti del documento prodotto in esito alle intese adottate al «tavolo misto Stato-Regioni» in materia di limiti della spesa farmaceutica e di regolazione e contenimento della medesima;

            valutato, in particolare, il comma 4 dell'articolo 5 del decreto-legge, che reca misure di contenimento della spesa farmaceutica a carico delle regioni stabilendo che l'Agenzia italiana per il farmaco (AIFA) elabori, per ciascuna regione, entro il 1o dicembre di ogni anno, la stima della spesa farmaceutica territoriale relativa all'anno successivo e la comunichi alle stesse regioni; che le regioni che, secondo tali stime, superino il tetto indicato sono tenute ad adottare misure di contenimento della spesa quale condizione per l'accesso alle quote di finanziamento integrativo del Servizio sanitario nazionale a carico dello Stato; valutato altresì il comma 5-bis del medesimo articolo, che sancisce la nullità dei provvedimenti regionali che escludono la rimborsabilità dei farmaci, se assunti in difformità da quanto deliberato dalla Commissione unica del farmaco ovvero, successivamente all'istituzione dell'AIFA, dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica di tale Agenzia;

            considerate le disposizioni di cui agli articoli 7 e 8 del decreto-legge, con cui si dispongono, rispettivamente, finanziamenti ai sistemi di trasporto metropolitano nelle città di Roma, Napoli e Milano ed interventi per il trasferimento modale da e per la Sicilia e tesi al miglioramento del trasporto pubblico in Calabria e nello Stretto di Messina;

            evidenziate in particolare le disposizioni di cui al comma 6 dell'articolo 8 del testo, che autorizza l'assegnazione di un contributo per l'anno 2007 alle Regioni Calabria e Sicilia, finalizzato all'adeguamento ed alla stipula dei contratti di servizio relativi ai collegamenti marittimi tra le città di Messina, Reggio Calabria e Villa San Giovanni, demandando la ripartizione delle somme assegnate ad un decreto del Ministro dei trasporti, sentite le Regioni interessate; preso atto che

 

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l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione attribuisce alle Regioni la competenza legislativa esclusiva in materia di trasporto pubblico locale, e che la norma in esame appare limitata all'assegnazione di un contributo finanziario, riservando alla competenza legislativa delle Regioni interessate la disciplina normativa della materia;

            considerato altresì quanto statuito dal comma 7 dell'articolo 8 del provvedimento d'urgenza, con cui si istituisce l'area di sicurezza della navigazione dello Stretto di Messina, cui è preposta l'istituenda Autorità marittima della navigazione dello Stretto con sede in Messina, competente al rilascio dei provvedimenti in materia di sicurezza della navigazione nell'area portuale ed alla regolazione dei servizi tecnico-nautici nell'intera area; valutato al riguardo che l'articolo 117 della Costituzione include i «porti e le grandi reti di trasporto e di navigazione» tra le materie di legislazione concorrente dello Stato e delle Regioni, riservando alla competenza statale gli ambiti materiali dell'ordinamento e dell'organizzazione degli enti pubblici nazionali, nel cui ambito vanno annoverate le Autorità portuali;

            preso atto delle previsioni di cui al comma 4-bis dell'articolo 16 del decreto-legge, che introduce modifiche al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, (Testo unico della radiotelevisione), in materia di esercizio dell'attività televisiva in ambito locale; valutato altresì quanto stabilito al comma 4-novies dell'articolo 26, che demanda ad un decreto del Presidente della Repubblica, adottato su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Regione e sentiti gli enti locali, l'istituzione del Parco nazionale delle Egadi e del litorale trapanese, del Parco nazionale delle Eolie e del Parco nazionale degli Iblei;

            considerato che l'articolo 35 del decreto-legge apporta modifiche alla legge 3 agosto 2007, n. 127, che disciplina il «Fondo per la valorizzazione e la promozione delle realtà socio economiche delle zone confinanti tra le regioni», stabilendo che il Fondo predetto è volto a finanziare specifici progetti finalizzati allo sviluppo economico e sociale dei territori dei comuni confinanti con le Regioni a statuto speciale, individuati sulla base di criteri stabiliti con decreto ministeriale sentite le Regioni; rilevato che le modalità di erogazione del Fondo sono stabilite, così come previsto nel precedente disposto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ma senza prevedere, come invece attualmente prescritto, la consultazione della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

            evidenziata la previsione di cui all'articolo 45 del testo, che dispone un'integrazione dei finanziamenti destinati ai servizi socio-educativi per la prima infanzia, ai sensi dell'articolo 1, comma 1259, della legge finanziaria per l'anno 2007; preso atto che la menzionata disposizione stabilisce che, fatte salve le competenze delle Regioni e degli enti locali, il Ministro delle politiche per la famiglia, di concerto con i Ministri competenti, promuove una intesa in sede di Conferenza

 

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unificata avente ad oggetto la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni e dei criteri sulla cui base le Regioni attuano un piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi;

            richiamata la circostanza che nel corso dell'esame presso la Commissione in titolo è emersa l'esigenza che siano sottoposte a stringente controllo e verifica tutte le ipotesi di ricorso agli interventi realizzati, per ragioni d'urgenza, con le procedure di cui all'articolo 57, comma 2, ovvero di cui all'articolo 221, comma 1, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

            preso atto che le condizioni apposte al menzionato parere espresso dalla Commissione in data 10 ottobre 2007 alla V Commissione del Senato non sono state recepite ed appare pertanto opportuno riproporle nel presente parere;

            esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti condizioni:

            a) sia inserito, al comma 7 dell'articolo 8 del decreto-legge, nel quadro dell'istituzione e della gestione dell'area di sicurezza della navigazione dello Stretto di Messina, ivi prevista, un apposito richiamo al ruolo della Regione, in adesione alle previsioni dell'articolo 118 della Costituzione relative al principio di sussidiarietà;

            b) sia prevista, all'articolo 35 del decreto-legge, nell'ambito del procedimento di assegnazione delle risorse del Fondo per la valorizzazione e la promozione delle realtà socio economiche delle zone confinanti tra le regioni, la consultazione della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

 

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